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Statuto

STATUTO
SETEM
SErvizio TErzo Mondo Toscana – ODV

 

Denominazione, sede e scopo

 

Art. 1 L’Associazione «Setem servizio terzo mondo Toscana – ODV» ovvero Setem Toscana ODV ha sede in Empoli presso l’istituto Calasanzio; potrà costituire gruppi operativi e sedi amministrative ovunque lo riterrà opportuno purché nell’ambito della regione Toscana.

 

Art. 2 L’Associazione, che non ha finalità partitiche né scopi di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

 

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera A art. 5 legge 117/2017);

 

b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art. 5 legge 117/2017);

c) Formazione universitaria e post-universitaria (lettera G art. 5 legge 117/2017);

 

d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 legge 117/2017);

 

e) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera N art. 5 legge 117/2017);

 

f) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U art. 5 legge 117/2017).

 

g) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V art. 5 legge 117/2017);

 

h) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W art. 5 legge 117/2017).

 

L’Associazione ha lo scopo di promuovere attività a favore dei paesi in via di sviluppo attraverso le attività già intraprese nel predetto Istituto da oltre 27 anni.

 

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e pertanto:

 

a) È esclusa la cessione di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività nei settori di cui sopra nei confronti dei soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti dell’organo amministrativo e l’organo di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate e collegate, anche se effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

b) Dovranno arrecarsi benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichicheeconomiche, sociali o familiari nei paesi in via di sviluppo mediante l’esclusiva prestazione di aiuti umanitari.

 

In particolare l’attività dell’Associazione sarà indirizzata verso:

 

a) La progettazione e realizzazione di interventi educativi, formativi e socio economici a favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, prendendosi carico delreperimento dei fondi necessari alla loro realizzazione;

 

b) L’organizzazione di convegni, tavole rotonde, dibattiti, incontri, pubblicazioni, articoli, notiziari per la promozione degli interventi di cui sopra e per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi fondamentali del sottosviluppo;

 

c) L’organizzazione di mostre e altre manifestazioni, il cui ricavato sarà destinato alle iniziative promosse dall’Associazione;

 

d) Il reclutamento e la formazione di personale volontario da inserire nei progetti di Cooperazione nei paesi in via di sviluppo.

 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 3 La durata dell’Associazione è stabilità a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea.

 

Art. 4 Il patrimonio dell’Associazione è costituita da:

 

a) Eventuali erogazioni e donazioni e lasciti;
b) Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 

I fondi per il finanziamento dei programmi potranno provenire da:

 

a) Offerte di enti pubblici e soggetti privati;
b) Lavoro volontario;
c) Rendite patrimoniali;
d) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale come manifestazioni, spettacoli, giochi, lotterie, concorsi, pubblicità ed altre iniziative;
e) Proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
f) Autotassazione di soci e di gruppi vari.

 

I fondi per la copertura dei costi associativi verranno garantiti da:

 

a) Quote associative e contributi volontari dei soci;
b) Donazioni e lasciti testamentari;
c) Offerte specifiche.

 

Le somme di denaro verranno depositate su conti intestati all’Associazione.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

Art. 5 La quota di Associazione viene fissata anno per anno dall’assemblea che approva il bilancio.

Essa dovrà essere versata da ciascun associato all’atto della sua ammissione.

 

Art. 6 L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude ogni anno il 31 dicembre. Il consiglio direttivo ha l’obbligo di compilare annualmente il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse Art. 7 Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l’Associazione deve:

 

a) Pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (c. 2 art. 14 legge 117/2017);

b) Redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (c.1 art 14 legge 117/2017).

 

Soci

Art. 8 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci sono classificati in quattro categorie: fondatori, effettivi, sostenitori e onorari.

 

a) Soci fondatori: sono le persone o gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

 

b) Soci effettivi: sono le persone fisiche gli enti pubblici e privati che si impegnano a fornire il proprio contributo finanziario e la propria competenza umana e professionale per sostenere e promuovere specifiche iniziative e programmi dell’Associazione;

c) Soci sostenitori: sono quelli che forniranno il contributo finanziario o di lavoro minimo che sarà previsto dal consiglio direttivo per l’appartenenza a questa categoria;

d) Soci onorari: sono persone che per particolari benemerenze siano riconosciute degne di appartenere all’Associazione; sono nominate su delibera del Consiglio Direttivo; i soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, godono di tutti i diritti degli associati, ma non potranno far parte degli organi dell’Associazione.

 

I soci effettivi e quelli sostenitori sono accettati con delibera del Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

 

a) L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

 

b) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

 

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

Gli associati hanno il diritto di:

 

a) Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

b) Esaminare i libri sociali;

c) Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

d) Frequentare i locali dell’Associazione;

e) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

f) Concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

g) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

h) Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

 

Gli associati hanno l’obbligo di:

 

a) Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

c) Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 

Art. 9 La qualità di socio si perde per recesso, morosità, indegnità o decesso. L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea con la maggioranza di legge contro di essa è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria. Ogni socio può inoltre recedere dall’Associazione notificando per iscritto il proprio recesso che sarà efficace dall’anno solare successivo a quello in cui la comunicazione sarà pervenuta all’Associazione.

 

Il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell’Associazione non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né potrà rivendicare compensi.

 

I soci non avranno diritti sul patrimonio sociale neppure in caso di scioglimento dell’Associazione. In caso di morte di un socio nessun diritto spetta ai suoi eredi.

 

Art. 10 Sono organi dell’Associazione:

 

a) L’Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Vicepresidente

e) Il Segretario;

f) Il Tesoriere;

g) Il Direttore;

h) Il Collegio dei Revisori.

 

Assemblea

Art. 11 I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di febbraio, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio ed affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve essere prima convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’articolo 20 del codice civile.

 

L’assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel comune di Empoli.

 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

 

a) Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) Approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;

c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) Delibera sulla esclusione degli associati;

e) Delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

f) Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) Delibera lo scioglimento dell’Associazione;

h) Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;

i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 12 Hanno diritto di intervenire all’assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del consiglio direttivo o del collegio dei revisori.

 

Art. 13 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza del Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori.

 

Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

Art. 14 Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del codice civile.

 

Amministrazione

Art. 15 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 6 ad un massimo di 11 membri scelti tra gli associati e che rimane in carica per tre esercizi. Fa inoltre parte del Consiglio il Direttore dell’Associazione di cui al successivo articolo 19. I componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati dall’Assemblea ordinaria a scrutinio segreto. In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere il consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima riunione; l’assemblea dei soci provvede alla convalida della nomina in occasione della prima adunanza.

 

Art. 16 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e un Direttore: le cariche sono gratuite.

 

Art. 17 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

 

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni, anche di rappresentanza, saranno assunte dal vicepresidente; in mancanza di entrambi le funzioni interne saranno assunte dal Consigliere più anziano.

 

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 Il Segretario redige i verbali delle adunanze di consiglio, coadiuva il Presidente nella corrispondenza nella compilazione degli atti dell’Associazione, custodisce tieni aggiornato l’archivio e l’albo degli associati, cura l’esazione delle quote di Associazione e di frequenze, sottopone al Presidente i mandati di spesa, tiene aggiornata la contabilità, segnala al Consiglio Direttivo i nominativi degli associati morosi.

 

Art. 19 Il Tesoriere si occupa della gestione dei bilanci, della loro presentazione e della gestione della cassa.

 

Art. 20 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, giudica sulle domande di ammissione, nomina gli associati onorari, nomina il direttore, predispone il regolamento sulle modalità di partecipazione degli associati alla vita dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, assume e licenzia il personale determinandone compensi, decide sull’eventuale concessione in appalto e gestione di eventuali servizi, presenta annualmente all’assemblea il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandoli con una relazione.

 

Art. 21 Fa parte del Consiglio Direttivo, a pari titolo con i consiglieri eletti, un Direttore dell’Associazione il quale avrà il compito di sovrintendere al buon funzionamento della stessa e garantirne la finalità. La carica di direttore è demandata ad uno dei Padri Scolopi.

 

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è autorizzato a sostenere le spese ed assumere obbligazioni nel limite del bilancio preventivo annuale approvato dall’assemblea.

 

Eventuali ulteriori spese eccedenti gli importi preventivati potranno essere effettuate dal Consiglio sempre che il loro ammontare complessivo non superi annualmente un quinto del totale delle spese previste, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, il quale accerta l’inderogabilità e l’urgenza delle spese eccedenti.

 

Art. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da un consigliere o da un revisore.

 

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell’avviso di convocazione e dovranno essere inoltrate a tutti i consiglieri ed ai revisori almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

 

Art. 24 Il controllo sull’amministrazione dell’assemblea è demandato – salvo il superamento di limiti previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 117/2017 circa l’organo di controllo e revisione legale dei conti – ad un Collegio dei Revisori nominati per un triennio dall’Assemblea composto di 3 membri scelti anche tra persone non associate; i membri sono rieleggibili.

 

Il Collegio dei Revisori, di cui l’assemblea stessa designa il Presidente, avrà facoltà di esaminare qualsiasi documento inerente l’amministrazione dell’Associazione e l’obbligo di riferire all’assemblea, se del caso da loro appositamente convocata, sulle eventuali irregolarità riscontrate.

 

Il Collegio dei Revisori inoltre ha l’obbligo di redigere una relazione annuale sul bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo nella quale saranno in particolare evidenziati i motivi per i quali il consiglio stesso si è eventualmente avvalso della facoltà di spesa eccedenti le previsioni nei limiti indicati dal precedente articolo 21.

 

Art. 25 I componenti gli organi sociali non hanno diritto ad emolumenti o a compensi di sorta. Ad essi spetterà il solo rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per l’espletamento del mandato.

 

Art. 26 L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

 

a) Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

 

b) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

 

c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

 

d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

 

e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

 

Art. 27 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

 

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

 

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

 

Art. 28 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

 

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

Controversie

Art. 29 Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro Lodo sarà inappellabile.

 

Scioglimento

Art. 30 Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione per qualsiasi motivo, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore ed i poteri ad essi conferiti saranno stabiliti dall’Assemblea con le maggioranze indicate dall’articolo 21 ultimo comma del codice civile.

 

L’assemblea delibera inoltre sulla devoluzione del patrimonio, una volta estinte le passività e, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, esclusivamente a favore di altre enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

 

Rinvio e norme transitorie

Art. 31 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

1) Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore;

 

2) In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione/Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

 

3) Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore;

 

4) Ai fini di cui ai commi 3 e 4, in particolare, l’Associazione:

a) Svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art.
10, c.1, lett. a), nn. 1), 3), 4), 5), 10) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) Continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;

c) Osserva i limiti previsti dall’art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

 

In caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Cogliamo ogni occasione per sostenere qualsiasi progetto che lasci una traccia nel futuro dei paesi del Terzo Mondo.